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La rettifica della CU corregge la dichiarazione

L’eventuale rettifica, da parte del sostituto d’imposta, della Certificazione Unica sulla cui base è stato elaborato il 730 del dipendente o pensionato, comporta a sua volta la modifica/integrazione dello stesso 730 o la presentazione di un modello Unico correttivo/integrativo a seconda degli effetti fiscali derivanti dalla modifica sulla CU.

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In questa situazione ci sono 3 strade da seguire: o un 730 integrativo, o un Unico correttivo nei termini, oppure un Unico integrativo. Tali soluzioni, come abbiamo accennato, si differenziano a seconda di quanto siano più o meno favorevoli, per il contribuente, le modifiche apportate sulla nuova CU e i conseguenti effetti fiscali.

1) 730 integrativo

Comporta anzitutto la presentazione del modello per il tramite di un intermediario abilitato.

È questa la strada più “ovvia” da percorrere, entro il 25 ottobre, se la rettifica in CU comporta effetti favorevoli al contribuente, quindi un maggior rimborso o un minor debito. In tal caso, sul frontespizio del modello andrà riempita, con il codice 1, la casella denominata “730 integrativo”. Ciò non toglie che in alternativa al 730 integrativo si possa preferire l’invio dell’Unico telematico entro il 30 settembre (dichiarazione correttiva nei termini) oppure l’invio del modello Unico integrativo dopo il 30 settembre (dichiarazione integrativa a favore), utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

3) Unico correttivo e 3) Unico integrativo

Viceversa, se dalla rettifica apportata in CU scaturiscono effetti non favorevoli al contribuente, vedi appunto un maggior debito o un minor credito, la strada del 730 integrativo sarà impercorribile; resteranno quindi valide quelle dell’Unico correttivo nei termini da consegnare entro il 30 settembre, oppure dell’Unico integrativo da consegnare entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno successivo. Come ultima alternativa si potrebbe indicare la presentazione dell’Unico integrativo entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

In tutti questi casi, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso secondo quanto previsto dall’articolo 13 D’lgs 472/1997. Va comunque fatto presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non blocca le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base ad esso.