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Integrare al minimo vitale le pensioni. La proposta di legge Fap Acli

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Al 1995 risale la riforma delle pensioni che introduce un sistema di calcolo delle pensioni esclusivamente contributivo, trasformando il capitale virtuale accumulato durante la vita lavorativa in pensione e revocando il diritto all’integrazione al trattamento minimo (che garantisce ad un pensionato il cui livello di reddito non sia sufficiente un certo importo, fissato annualmente in base alla variazione del costo della vita accertata dall’ISTAT).

A circa vent’anni di distanza si stanno verificando gravi situazioni di emergenza, proprio a causa del contrasto fra tale riforma (legge 335/95 art.1 comma 16: “Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo”) e l’art.38 della Costituzione (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”).

La Fap e le ACLI propongono:
1) L’istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo, erogata in misura tale da consentire che l’ammontare dei trattamenti stessi non sia inferiore all’importo annuo di 7.000 €.
2)  Le prestazioni il cui importo annuo sia inferiore a 7.000 €, sono integrate in presenza delle seguenti condizioni:
A. se il titolare della prestazione non è coniugato, il reddito personale non deve superare l’importo complessivo annuo di 7.000 €;
B. se il titolare è coniugato, il reddito coniugale non deve superare l’importo complessivo annuo di 14.000 €.
3) La pensione il cui importo annuo sia inferiore a 7.000 € è integrata  a condizione che il titolare della pensione sia percettore di un reddito annuo non superiore all’importo complessivo di 7.000 €.
4) Ai fini della valutazione dei redditi si considerano quelli previsti dall’art.1 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n.140, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

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