Via Prospero Alpino, 20 - 00154 Roma

Bonus Irpef in Certificazione Unica

irpefCon la nuova Certificazione Unica 2015 i contribuenti dicono addio al Cud. In realtà, per coloro i quali continuano a percepire redditi da pensione e lavoro dipendente le cose cambiano poco, nel senso che i dati certificati fino allo scorso anno saranno comunque presenti nel nuovo documento introdotto con la riforma della dichiarazione precompilata, anche se in forma più dettagliata. Per l’esattezza è più corretto dire che la Certificazione in sé, al di là dei singoli casi, rappresenta un’evoluzione del vecchio Cud, essendo stata appunto elaborata per inglobare più informazioni contemporaneamente, e di diversa natura. In linea generale le date di consegna sono quelle già note, vale a dire entro il 28 febbraio di ciascun anno ai contribuenti (nel 2015, però, il termine slitta al 2 marzo perché il 28 cade di sabato), ed entro il 7 marzo all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del 730 precompilato (anche in questo caso il termine slitta al 9 perché il 7 è sabato).

Va detto però che l’Agenzia stessa, in un comunicato emesso il 12 febbraio, ha annunciato un paio di semplificazioni valide per il solo 2015. La prima: “Per il primo anno – scrive l’AdE – gli operatori potranno scegliere se compilare o meno la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti”. E la seconda: “Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni”.

Detto questo, vediamo nello specifico di quali voci si compone la nuova CU, che certamente equivale al tassello più delicato di tutto il “puzzle” fiscale del 730 precompilato. Non solo perché è l’elemento che “trasporta” più dati, ma anche perché le nuove procedure ne hanno ampliato sensibilmente la portata, aggiungendo nuove informazioni da comunicare. Le CU in pratica ricostruiranno un profilo reddituale del soggetto molto più ampio di quanto non facesse il Cud. I sostituti, infatti, saranno chiamati a comunicare non solo i normali redditi percepiti all’interno del rapporto di lavoro o pensionistico, ma anche gli eventuali “altri redditi”. In comune col vecchio Cud, insomma, le CU del 2015 avranno anzitutto i dati anagrafici della persona e gli eventuali riferimenti ai familiari a carico. Vi saranno ovviamente i redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati; vi saranno poi le ritenute Irpef e addizionali, le eccedenze d’imposta e gli acconti già pagati.

Fin qui tutto normale. La vera differenza comincia appunto dai cosiddetti “altri redditi”. Sarebbe a dire che le nuove CU potranno (e dovranno) essere utilizzate per attestare anche altre fonti reddituali quali ad esempio le prestazioni da lavoro autonomo, le retribuzioni occasionali, i compensi sportivi dilettantistici o gli introiti derivanti dai diritti d’autore. Detto altrimenti: mentre il Cud era limitato a determinate informazioni, la CU sarà un documento “trasversale” che le conterrà tutte. Nel caso quindi si percepiscano dallo stesso sostituto d’imposta più redditi di diversa natura (il che è possibile), il sostituto provvederà ad includerli in una sola CU, senza essere costretto a usare più documenti; se invece il lavoratore dovesse intrattenete allo stesso tempo più rapporti con più sostituti, ciascun sostituto invierà alle Entrate la CU che lo riguarda, così che il lavoratore possa trovarsi alla fine tante CU quanti sono i rapporti intrattenuti.

Ora, nel caso in cui la Certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, o viceversa solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il sostituto dovrà compilare e spedire esclusivamente la parte relativa alla tipologia reddituale di riferimento. La maggior specificità con cui le informazioni sono riportate rispetto al Cud 2014 è già evidente a partire dal comparto dei redditi da lavoro dipendente o pensione. I quadri sono stati completamente ridisegnati: si parte dai redditi e dalle ritenute, seguiti dagli acconti 2014 trattenuti sia al dichiarante che al coniuge, fino ai rispettivi crediti non rimborsati; vi sono poi gli “oneri detraibili” suddivisi per categoria e abbinati all’apposito “codice onere” che il sostituto trarrà dalla Tabella A presente nelle istruzioni di compilazione, e ovviamente le detrazioni per carichi di famiglia e lavoro dipendente, più il credito spettante ai fini del bonus Irpef. Presenti anche un apposito riquadro per i dati relativi ai lavori socialmente utili (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta) e una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli.

Passando invece al comparto degli “altri redditi” – concentrato in una sola paginetta -, la compilazione è molto più snella, limitandosi alla specifica della tipologia reddituale e ai dati fiscali ad essa relativi (imponibile, addizionali, ritenute, ecc). In buona sostanza a ciascuna tipologia è abbinato un codice, che andrà riportato nell’apposita casella denominata “causale”. Ad esempio, se il reddito percepito deriva da “prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arti o professioni” il codice da inserire sarà “A”, mentre dovrà essere indicato il codice “M” in caso di “prestazioni non abituali di lavoro autonomo”. In tutto vi sono 26 codici, riportati al settimo capitolo delle istruzioni della CU, e grossomodo si riferiscono alle seguenti macro-tipologie reddituali:

  • lavoro autonomo;
  • redditi diversi (vedi il lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportive dilettantistiche, ecc.);
  • provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio;
  • indennità: A) per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone, B) per la cessazione da funzioni notarili e C) per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma.

(Notizia tratta da mycaf.it)

Post Correlati